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MATRIMONIO

Enti e Uffici di riferimento

Comune di Arzignano:
UFFICIO STATO CIVILE
Piazza Libertà, 12 – Piano Terra Palazzo Comunale
Si occupa della registrazione (archiviazione e aggiornamento) in atti ufficiali dei principali eventi della vita quali: la nascita, il matrimonio, l’unione civile, la separazione e il divorzio, la cittadinanza, la morte e le relative certificazioni.

Contatti
Tel. 0444.476552 – 476539
Fax 0444.476549
e_mail: stato.civile@comune.arzignano.vi.it
PEC: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net
Orari
Lunedì 8.30-12.30
Martedì 8.30 – 12.30
Mercoledì 10.00-17.00
Giovedì 8.30-13.30
Venerdì 10.00-13.30
Sabato 8.30-11.30  Solo per denunce di morte e di nascita al 10° giorno

 

MATRIMONIO CIVILE

Per contrarre matrimonio con il rito civile è necessario rivolgersi all’ufficio di Stato Civile del comune presso cui si è residenti per fare la richiesta di pubblicazioni per il matrimonio. Tale richiesta va presentata da entrambi gli sposi all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno di essi, indipendentemente dal luogo in cui si celebrerà il matrimonio. La documentazione necessaria verrà acquisita direttamente dall’ufficiale di stato civile (le certificazioni di residenza, stato libero e cittadinanza italiana, e la copia integrale dell’atto di nascita).

Nel giorno stabilito per le nozze, l’ufficiale di Stato Civile, vale a dire il Sindaco o un suo delegato, nei locali preposti alle celebrazioni e alla presenza di due testimoni maggiorenni, celebra il matrimonio.

Vedi sito del comune di Arzignano per il Matrimonio Civile e qui per le pubblicazioni e verifica:

- requisiti necessari per la richiesta di matrimonio
- cosa fare, tempistiche, locali per la celebrazione (regolamento)
- pubblicazioni
- specifiche esigenze per i cittadini stranieri

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MATRIMONIO RELIGIOSO

I matrimoni religiosi sono celebrati davanti ad un rappresentante della confessione religiosa di appartenenza della coppia, purchè riconosciuta dallo Stato Italiano.
In Italia, ad oggi, sono riconosciuti i matrimoni celebrati davanti a ministri di culto delle seguenti confessioni religiose:

Chiesa Cattolica (matrimonio concordatario*), Tavola Valdese, Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Assemblee di Dio in Italia (ADI), Unione Battista, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Unione Buddista Italiana, Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha , Arcidiocesi d’Italia ed esarcato per l’ Europa meridionale (ortodossi ) , Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (mormoni), Chiesa Apostolica d’Italia.

Tali celebrazioni sono regolate da normative specifiche che prevedono diverse modalità e documentazioni. In questi casi il ministro del culto celebra le nozze dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’Ufficiale di Stato Civile, al quale trasmetterà l’atto di matrimonio per la trascrizione nei relativi registri.

Consulta il sito del Comune di Arzignano per sapere:

-    Cosa bisogna fare in caso di Matrimonio religioso di rito Cattolico

*Nel diritto civile italiano, il matrimonio concordatario è il matrimonio canonico (Chiesa Cattolica) al quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili. Attualmente è regolato dall’articolo 8 della  L 121_1985 e protocollo addizionale.matrimonio.

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COMUNIONE O SEPARAZIONE DEI BENI

Sia in caso di matrimonio civile che in caso di matrimonio religioso i coniugi devono scegliere il regime patrimoniale della famiglia che potrà essere in comunione o in separazione dei beni.

Il regime patrimoniale della famiglia in mancanza di diversa scelta è costituito dalla comunione dei beni, per effetto dell’articolo 159 del Codice civile.
In base a tale regime gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, i proventi dell’attività separata dei coniugi, le aziende costituite o gestite dopo il matrimonio, sono tra gli oggetti della comunione.
In concreto, al momento dell’eventuale scioglimento del matrimonio, ciò che rimane è diviso tra i coniugi.

Non rientrano però nella comunione legale i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio o rispetto ai quali aveva un diritto reale di godimento, i beni acquisiti dopo il matrimonio per effetto di successione o di donazione, la pensione relativa alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.

La separazione dei beni si fonda invece sul principio secondo il quale ciascuno dei coniugi conserva la titolarità esclusiva dei beni che acquista durante il matrimonio.
La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni va comunicata fino a una settimana prima della celebrazione del matrimonio all’Ufficiale di Stato civile, in caso di rito civile, e al Parroco se ci si sposa con rito religioso.
E’ possibile modificare la scelta del regime patrimoniale con atto notarile anche dopo il matrimonio.