BONUS BEBE’ O ASSEGNO DI NATALITA’
Ente di riferimento
INPS
www.inps.it
L’assegno di natalità (anche detto “Bonus bebè”) è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo a prescindere dal reddito. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.
DESTINATARI
L’assegno spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi).
I requisiti per la richiesta sono quindi:
- cittadinanza italiana, o di uno Stato dell’Unione Europea o, in caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE o carta di soggiorno per familiare;
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune).
In conseguenza all’emergenza sanitaria del 2020 la prestazione è stata rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell’indicatore ISEE.
DECADENZA
L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina quando:
- il figlio compie un anno o si raggiunge un anno dall’ingresso in famiglia per i nati-adottati in affido preadottivo nel 2018. L’anno si calcola a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia (questo mese incluso);
- il figlio raggiunge i 18 anni di età;
- il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, revoca dell’affidamento, ISEE minorenni superiore a 25.000 euro annui).
Altre cause di decadenza sono:
- il decesso del figlio;
- la revoca dell’adozione;
- la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- l’affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- l’affidamento del minore a terzi;
- provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.
QUANDO
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare.
In caso di affido temporaneo, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
COME FUNZIONA
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente.
Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.
La domanda di assegno si presenta online all’INPS, tramite PIN dispositivo, SPID, CIN o CNS, accedendo all’area “Tutti i servizi”.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto (caaf), attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi
CAF – Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con il Comune di Arzignano