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Energie Rinnovabili: obbligatorie da Giugno 2012

Grazie alle nuove normative e agli incentivi comunali, pannelli solari, pannelli fotovoltaici, impianti geotermici e simili diverranno una piacevole presenza nelle costruzioni del nostro territorio. L’assessore Zanella: “Usare fonti rinnovabili, non solo riduce l’inquinamento ambientale, ma genera un notevole risparmio sulla bolletta energetica. Innovazione normativa ed incentivi comunali per le case ad alto risparmio energetico porteranno immediati benefici ambientali al nostro territorio.”

Grazie al DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 , n. 2 (art.11, comma 1 ed ALLEGATO 3)

è obbligatorio prevedere l’installazione di impianti per laproduzione di energia da fonti rinnovabili per ogni nuovo edificio o per ogniristrutturazione rilevante di edifici esistenti.

 

Si ricorda inoltral’importante incentivocomunale per le case a basso consumo,grazie al quale è previsto un’importante sconto (fino al 55%) deicontributi dovuti per il rilascio del permesso di costruire a chi realizzeràabitazioni in classe energetica A o B.  

 

 

Il decreto che rende obbligatorie le fonti rinnovabili

clicca qui per scaricare il decreto (formato pdf):
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dlgs_28-2011.pdf

 

Il decreto riguarda gli edifici in generale e contieneobblighi anche per la produzione di energia termica. Si applica alle richiestedel titolo edilizio presentate dal 31 Maggio 2012. Da notare che il decretolascia libertà al richiedente di stabilire da quale fonte rinnovabile produrrel’energia elettrica (ad esempio Fotovoltaico, Eolico, Biomasse, Idrico, ecc), edove porre l’impianto (sopra o all’interno o sulle pertinenze del fabbricato).

Altre novità introdotte dal decreto
Si segnalano le seguenti ulteriori novità :
• L’articolo 15, relativamente alla Formazione e Certificazione degliinstallatori.
• L’Allegato 2, che per i pannelli solari fotovoltaici impone 10 anni digaranzia.

Alcune considerazioni
Pur lasciando una discreta libertà di azione al proponente, è conseguenzadel citato decreto che la maggior parte dei nuovi fabbricati dovranno dotarsidi impianti Fotovoltaici. Altre fonti rinnovabili, quali ad esempioidroelettrico ed eolico, sono infatti limitate a determinatezone del territorionazionale o legate a vincoli di tipo ambientale o paesaggistico. Per la produzioneelettrica in ambito domestico/residenziale, restano di difficile proposizioneanche i biogas e le biomasse, sia perchè difficilmente realizzabili in scalecosì ridotte, sia perchè hanno costi di gestione elevati rispetto alle potenzerichieste. Qualche difficoltà ci sarà invece per interpretare leristrutturazioni rilevati, al fine di determinare se ricade o meno nell’obbligodi installazione dell’impianto con produzione elettrica da fonte rinnovabile. 

Attenzione alle Tariffe Incentivanti
E’ importante precisare che gli impianti soggetti ad obbligo  possonoaccedere a tariffe incentivanti  solo le parti di impianto che eccedono lapotenza prescritta dal Decreto*. *(Articolo 11 – comma 4) Al fine di chiarirequesto concetto, sono stati redatti alcuni esempi pratici, che vengonoriportati alla pagina seguenti, valido per il Fotovoltaico o per altra fonterinnovabile.

Quanta Potenza ?
Per la parte elettrica, la potenza dell’impianto deve essere calcolata conla seguente formula :

P = S/K

Dovi si intende :
P = Potenza “minima di legge” in kW
S = Superfice in pianta dell’edificio a livello del terreno
K = coefficente come da tabella seguente, che diminuisce con il passare deglianni
K= 80 Dal 31 Maggio 2012
K= 65 Dal 1 Gennaio 2014
K= 50 Dal 1 Gennaio 2017

La nuova normativa si integra con l’obbligo già presente di produrre con fonti rinnovambili almeno il 50% dell’acqua calda sanitaria.
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Allegato "i", comma 14)
“Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso… nel caso di  edifici pubblici e privati, è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di  energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici”.
clicca qui per scaricare la normativa:

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;192

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a:

Ufficio Gestione del Territorio tel. 0444 476569

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